9 Settembre 2021
CIRCOLARE N° 3
Prot. N. 2525/1.1.h Napoli, 09/09/2021
Al D.S.G.A.
A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale A.T.A a tempo determinato e indeterminato
Ai prof. esperti dei PON
Oggetto : Applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 , n. 39 “ Attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo di cui all’oggetto che, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, introduce norme per la
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare si segnala
che l’art. 2 del suddetto decreto prevede la richiesta di certificato penale del casellario giudiziario per i
soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o
attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all’art.
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Si sottolinea che tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura
volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività
rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari.
La norma in questione non prevede alcun regime transitorio per cui entra in vigore in data 6 aprile
2014. Pertanto, lo scrivente D.S. Prof. Elena Fucci – Dirigente pro tempore dell’ Istituto in
epigrafe, in qualità di Datore di Lavoro,
DISPONE
- Tutti i dipendenti di codesta istituzione docenti ed ATA di Ruolo che abbiano, all’atto
dell’Immissione in ruolo, consegnato presso questa segreteria o altro ufficio il certificato penale del
Casellario Giudiziario possono, con dichiarazione di autocertificazione in carta semplice attestare che
nulla è cambiato per quanto riguarda la loro situazione penale a tutt’oggi.
- Tutti i dipendenti a tempo determinato compresi i supplenti e i proff. esperti esterni dei PON che
abbiano un contratto di lavoro in essere con la nostra Istituzione dovranno dichiarare dove hanno
presentato il Casellario Giudiziario o produrlo al più presto possibile presso gli uffici della nostra
Istituzione, pena la decadenza del Contratto di lavoro
Considerati i tempi per il rilascio del Certificato stesso e nelle more dell’arrivo dello stesso, le SS. LL.
vorranno produrre Autocertificazione ai sensi di legge, di non trovarsi in nessuno dei casi riportati dal
decreto e in specifico di non aver mai subito condanne per i reati di cui sopra.
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